
In vista della definitiva entrata in vigore delle nuove disposizioni, UNINDUSTRIA BOLOGNA nell'ottica di favorire la più ampia condivisione di indicazioni ed interpretazioni delle novità introdotte, pur restando ancora aperte talune questioni di natura applicativa oltre che interpretativa, promuove un incontro che si terrà
venerdì 23 gennaio 2009 alle ore 9,00
presso NOVOTEL Fiera - Via Michelino, 73 - Bologna
Parteciperanno all'incontro Funzionari del Ministero del lavoro della Direzione provinciale del lavoro di Bologna e delle sedi INPS e INAIL di Bologna.
Si ricorda che l'art. 39 della l. n. 133 del 2008 (attuato dal d.m. 9 luglio 2008) stabilisce che, in sostituzione dei libri paga e matricola, il datore di lavoro privato dovrà istituire e tenere il libro unico del lavoro.
Nel libro unico del lavoro dovranno essere iscritti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi, gli associati in partecipazione con apporto lavorativo, i lavoratori in somministrazione, i lavoratori distaccati.
Per ciascun lavoratore dovranno essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.
In esso dovrà essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere indicate specificatamente.
Sono previste tre modalità di tenuta del libro unico:
- tenuta a stampa meccanografica di fogli mobili, preventivamente vidimati dall'Inail;
- tenuta a stampa laser, con numerazione unica, previa autorizzazione Inail;
- tenuta con archiviazione su supporto magnetico, nel rispetto delle relative condizioni tecniche.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare il libro unico del lavoro per la durata di cinque anni dall'ultima registrazione e di custodirlo nel rispetto di quanto previsto dalla legge in materia di protezione dei dati personali.
Si prega di dare cortese conferma della partecipazione entro il 19 gennaio 2009 registrandosi on line on line cliccando sul link a fondo pagina oppure utilizzando la scheda di adesione scaricabile.
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